Art. 8.
(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile).

      1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione di pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, che derivano dall'appartenenza a un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, per quanto riguarda sia le agevolazioni che gli oneri.
      2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.